Leggi e norme prevenzione caduta nelle coperture
Normativa Regione Toscana
NORMATIVA REGIONE TOSCANA NORMATIVA REGIONE TOSCANA>NORMATIVA REGIONE TOSCANA
Fonte: Sito Internet Rete dei Servizi della Regione Toscana – www.regione.toscana.it
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE TOSCANA 23 novembre 2005, n. 62/R
Regolamento di attuazione dell’articolo 82, comma 16, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) relativo alle istruzioni tecniche sulle misure preventive e protettive per l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza.
LEGGE REGIONALE TOSCANA 23 dicembre 2003, n. 64
Norme per la prevenzione delle cadute dall’alto nei cantieri edili. Modifiche alla legge regionale 14 ottobre 1999, n. 52 concernente la disciplina delle attività edilizie.
il D.P.G.R.T. 18 dicembre 2013, n. 75/R abroga completamente il precedente D.P.G.R.T. 62/R/2005
Normativa Regione Liguria
NORMATIVA REGIONE LIGURIA
Legge Regionale 15 Febbraio 2010 N.5 Norme per la prevenzione delle cadute dall’alto nei cantieri edili
AGGIORNAMENTO NORMATIVA REGIONE LIGURIA
Aggiornamento del 05 Dicembre 2012 della legge Regionale 15 Febbraio 2010 N.5 Norme per la prevenzione delle cadute dall’alto nei cantieri edili
Normativa Regione Lombardia
NORMATIVA REGIONE LOMBARDIA > NORMATIVA REGIONE LOMBARDIA
Decreto Regione Lombardia n°119 del 14/01/2009
Normativa Regione Veneto
NORMATIVA REGIONE VENETO > NORMATIVA REGIONE VENETO
LEGGE REGIONALE 25 settembre 2014, n. 28 Modifica dell’articolo 79 bis della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 “Norme per l’assetto e l’uso del territorio”.
NORMATIVA REGIONE VENETO > NORMATIVA REGIONE VENETO
Regolamento in vigore nel Veneto
Aggiornata la normativa regionale veneta sulla necessità di sistemi anticaduta in caso di nuove costruzioni o opere con pratica edilizia.
Con deliberazione n.97 del 31 gennaio 2012 la Giunta Regionale ha approvato la modifica delle istruzioni tecniche per le manutenzioni in quota di cui alla DGR n. 2774/2009: per ogni cantiere di nuova costruzione o che preveda pratica edilizia – esclusi quindi i soli lavori senza titolo abilitativo, come precisa l’allegato A della DGR 97/2012 – è quindi necessario rispettare le indicazioni tecniche dell’allegato B.
Normativa Regione Umbria
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 ottobre 2011, n.
1284.NORMATIVA REGIONE UMBRIA
NORMATIVA REGIONE UMBRIA >
LEGGE-REGIONALE-17-settembre-2013-n-16
NORMATIVA REGIONE UMBRIA >
LEGGE-REGIONALE- 5 dicembre 2014 , n. 5.
Normativa Regione Friuli Venezia Giulia
NORMATIVA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA > NORMATIVA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA
NORMATIVA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA > NORMATIVA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA Legge Regionale 24/2015
Normativa Trento
NORMATIVA TRENTO > NORMATIVA TRENTO
Normativa Regione Piemonte
NORMATIVA REGIONE PIEMONTE > NORMATIVA REGIONE PIEMONTE
Legge regionale n. 20 del 14 luglio 2009 Art. 15 (Norme in materia di sicurezza)
NORMATIVA REGIONE PIEMONTE >Legge Regionale del 23/05/2016
Normativa Regione Emilia Romagna
NORMATIVA REGIONE EMILIA ROMAGNA >NORMATIVA REGIONE EMILIA ROMAGNA
Aggiornamento REGIONE EMILIA ROMAGNA LEGGE contro cadute dall’alto Dicembre 2013
REGIONE EMILIA ROMAGNA LEGGE Normativa cadute dall’alto Emilia Romagna D.G.R. 699 2015
Normativa Regione Sicilia
NORMATIVA REGIONE SICILIA > NORMATIVA REGIONE SICILIA
Nuova normativa per la prevenzione e protezione contro le cadute dall’alto Regione Sicilia 5 settembre 2012.
Normativa Regione Marche
MARCHE: Legge regionale 22 aprile 2014, n. 7
MARCHE: BU Legge regionale 22 aprile 2014, n. 7
MARCHE: Aggiornamento 2018 Legge regionale
Normativa Regione Campania
NORMATIVA REGIONE CAMPANIA>
Modifica-LEGGE-REGIONALE-CAMPANIA-20-novembre-2017
La legge prevede per i lavori eseguiti ad un’altezza superiore a 2 m la predisposizione di idonee opere provvisorie quali ponteggi e parapetti. Deroghe a tali disposizioni possono essere concesse nei casi in cui i soli lavori di breve durata (ispezioni, semplici manutenzioni, rilievi ecc.) sono effettuati da personale addestrato e dotato di idonei sistemi anticaduta. E proprio nel caso di brevi interventi di manutenzione possono essere utilizzati dispositivi come le linee vita, predisposti all’atto della costruzione dell’immobile o nel caso di manutenzione dello stesso.
La regione Toscana, con l’obiettivo di ridurre il numero di incidenti derivanti dalle cadute dall’alto, attraverso il D.P.G.R. 23 novembre 2005 n. 62/R ha emanato il regolamento sulle misure preventive e protettive per l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza attraverso il quale si è reso obbligatorio l’inserimento di adeguati punti d’ancoraggio conformi a EN 795 per le imbracature anticaduta su tutti gli edifici di nuova fabbricazione ed edifici in fase di ristrutturazione.
Diventa quindi importante installare in modo corretto idonei dispositivi di ancoraggio sulle coperture delle costruzioni e predisporre quanto necessario ad un accesso sicuro ai tetti per per il raggiungimento del primo ancoraggio utile.
E’ quindi necessario realizzare uno studio preliminare per esaminare il problema dell’accesso alle diverse tipologie di copertura ed affidare la progettazione e l’installazione di linee vita e sistemi anticaduta solo a personale qualificato.
“Il Decreto Legislativo 81/2008, Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro, ha rivisto e abrogato le precedenti impianto leggi e decreti in materia di sicurezza tra cui il DPR 547/55, la 164/56, il D.l.vo 626/94 e il D.L.vo 494/96 e ha riproposto alcune parti delle precedenti norme che sono state in parte riscritte.
Sopratutto il titolo IV capo secondo del D.L.vo 81/08 contiene la revisione del ex DPR 164/56 con delle importanti novità:
l’art.115 tratta i “SISTEMI DI PROTEZIONE CONTRO LE CADUTE DALL’ALTO” ed è cosi citato:
“Nei lavori in quota qualora non siano state attuate misure di protezione collettiva come previsto all’articolo 111, comma 1, lettera a), è necessario che i lavoratori utilizzino idonei sistemi di protezione composti da diversi elementi, non necessariamente presenti contemporaneamente, quali i seguenti:
a) assorbitori di energia;
b) connettori;
c) dispositivo di ancoraggio (es: ancoraggio in classe A1 e A2);
d) cordini;
e) dispositivi retrattili;
f) guide o linee vita flessibili (es: linee in classe C);
g) guide o linee vita rigide (es: Il sistema di protezione, certificato per l’uso specifico, deve permettere una caduta libera non superiore a 1,5 m o, in presenza di dissipatore di energia a 4 metri..”.
Quindi è obbligatoria, in assenza di opere provvisionali o di altri specifici dispositivi di protezione collettiva, la presenza di dispositivi di ancoraggio a norma UNI EN 795:2002, gli unici punti a cui possono essere agganciati i DPI.Il Decreto Legislativo 81/2008 è legge nazionale e quindi rende obbligatorio l’uso su tutto il territorio nazionale dei Dispositivi anticaduta a norma UNI EN 795:2002. Il mancato adempimento comporta (art.159) l’arresto fino a due mesi o un ammenda da 500,00 a 2.000,00 euro. ”
NORME UNI
Fonte: Sito Internet UNI – www.uni.com
UNI EN 795:2002 – Protezione contro le cadute dall’alto. Dispositivi di ancoraggio. Requisiti e prove.
Versione ufficiale in lingua italiana della norma europea EN 795 (edizione luglio 1996) e dell’aggiornamento A1 (edizione ottobre 2000). La norma specifica i requisiti, i metodi di prova e le istruzioni per l’uso e la marcatura di dispositivi di ancoraggio progettati esclusivamente per l’uso con dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto.
UNI 8088:1980 – Lavori inerenti le coperture dei fabbricati: Criteri per la sicurezza.
Stabilisce le caratteristiche essenziali degli apprestamenti e dei mezzi necessari e fornisce indicazioni di comportamento al fine della prevenzione degli infortuni per i lavori di posa in opera, manutenzione e rimozione di manti di copertura, nonché per l’accesso ed il transito eccezionale su di essi per scopi diversi. Si applica ai manti di copertura qualunque sia il materiale impiegato per la loro realizzazione e per fabbricati di qualsiasi tipo (vedere dpr 7 gen. 1956 n. 164).
UNI EN 341:1993 + A1:1998 – Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto. Dispositivi di discesa.
Versione in lingua italiana della norma europea EN 341 (edizione dic. 1992). Specifica i requisiti, i metodi di prova, la marcatura e le istruzioni per l’uso dei dispositivi di discesa da usare congiuntamente a quelli di protezione individuale contro le cadute dall’alto. Include il foglio di aggiornamento 1998.
UNI EN 353-1:2003 – Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto. Dispositivi anticaduta di tipo guidato comprendenti una linea di ancoraggio rigida.
Versione ufficiale in lingua italiana della norma europea EN 353-1 (edizione maggio 2002). La presente norma europea specifica i requisiti, i metodi di prova, la marcatura, le informazioni fornite dal fabbricante e l’imballaggio per i dispositivi anticaduta di tipo guidato comprendenti una linea di ancoraggio rigida, generalmente fissati o integrati a scale fisse o a pioli rese adeguatamente solidali a strutture idonee.
UNI EN 353-2:2003 – Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto. Dispositivi anticaduta di tipo guidato comprendenti una linea di ancoraggio flessibile.
Versione ufficiale in lingua italiana della norma europea EN 353-2 (edizione maggio 2002). La norma specifica i requisiti, i metodi di prova, la marcatura, le informazioni fornite dal fabbricante e l’imballaggio per i dispositivi anticaduta di tipo guidato comprendenti una linea di ancoraggio flessibile che possono essere fissati a un punto di ancoraggio superiore.
UNI EN 354:2003 – Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto. Cordini.
Versione ufficiale in lingua italiana della norma europea EN 354 (edizione maggio 2002). La norma specifica i requisiti, i metodi di prova, le istruzioni per l’uso, la marcatura e l’imballaggio per i cordini fissi e regolabili.
UNI EN 355:2003 – Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto. Assorbitori di energia.
Versione ufficiale in lingua italiana della norma europea EN 355 (edizione maggio 2002). La norma specifica i requisiti, i metodi di prova, le istruzioni per l’uso, la marcatura e l’imballaggio per gli assorbitori di energia.
UNI EN 358:2001 – Dispositivi di protezione individuale per il posizionamento sul lavoro e la prevenzione delle cadute dall’alto. Cinture di posizionamento sul lavoro e di trattenuta e cordini di posizionamento sul lavoro.
Versione ufficiale in lingua italiana della norma europea EN 358 (edizione dicembre 1999). La norma riguarda cinture e cordini destinati al posizionamento sul lavoro o alla trattenuta. Essa specifica i requisiti, le prove, la marcatura e le informazioni fornite dal fabbricante.
UNI EN 360:2003 – Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto. Dispositivi anticaduta di tipo retrattile.
Versione ufficiale in lingua italiana della norma europea EN 360 (edizione maggio 2002). La norma specifica i requisiti, i metodi di prova, le istruzioni per l’uso e la marcatura per i dispositivi anticaduta di tipo retrattile.
UNI EN 361:2003 – Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto. Imbracature per il corpo.
Versione ufficiale in lingua italiana della norma europea EN 361 (edizione maggio 2002). La norma specifica i requisiti, i metodi di prova, le istruzioni per l’uso, la marcatura e l’imballaggio per le imbracature per il corpo.
UNI EN 362:2005 – Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto. Connettori.
Versione ufficiale della norma europea EN 362 (edizione dicembre 2004). La norma specifica requisiti, metodi di prova, marcatura ed informazioni fornite dal fabbricante per i connettori. I connettori conformi alla presente norma sono utilizzati come elementi di collegamento nei sistemi individuali di protezione contro le cadute, per esempio sistemi di arresto caduta, posizionamento sul lavoro, accesso con funi, trattenuta e salvataggio.
UNI EN 363:2003 – Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto. Sistemi di arresto caduta.
Versione ufficiale in lingua italiana della norma europea EN 363 (edizione maggio 2002). La norma specifica la terminologia e i requisiti generali per i sistemi di arresto caduta che servono da dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto.
UNI EN 364:1993 – Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto. Metodi di prova.
Versione in lingua italiana della norma europea EN 364 (edizione dic. 1992). Specifica i metodi di prova per materiali, componenti e sistemi relativi ai dispositivi di protezione contro le cadute come segue: apparecchiature per prove statiche e metodi per prove statiche; apparecchiature per prove dinamiche, compreso un torso di prova; metodi di prova per le prestazioni dinamiche e prove di resistenza dinamica dei componenti e dei sistemi; prove di corrosione dei componenti metallici; apparecchiatura di prova e metodi di prova per le prove di condizionamento e per le prove di durata. Contiene inoltre le raccomandazioni per la programmazione delle prove. Appendice A (informativa): Raccomandazioni per la programmazione delle prove.
UNI EN 365:2003 – Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto. Requisiti generali per le istruzioni per l’uso, la manutenzione, l’ispezione periodica, la riparazione, la marcatura e l’imballaggio.
Versione ufficiale della norma europea EN 365 (edizione settembre 2004). La norma specifica i requisiti generali minimi per istruzioni per uso, manutenzione, ispezione periodica, riparazione, marcatura e imballaggio di dispositivi di protezione individuale, che includono dispositivi di trattenuta per il corpo, ed altri equipaggiamenti utilizzati congiuntamente ad un dispositivo di trattenuta per il corpo, per prevenire cadute, per accessi, uscite e posizionamento sul lavoro, per arrestare le cadute e per il salvataggio.
Chiarimenti su dispositivi di ancoraggio per la protezione contro le cadute dall’alto. E’ stata, infatti, pubblicata la circolare 3 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 13 febbraio 2015,che contiene alcuni chiarimenti in materia di sicurezza e protezione contro le cadute dall’alto.
I dispositivi di ancoraggio installati permanentemente nelle opere di costruzione non rientrano nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 475/92 e s.m.i., e pertanto, non devono riportare la marcatura CE come DPI.
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/2181 DELLA COMMISSIONE del 24 novembre 2015 sulla pubblicazione con limitazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del riferimento alla norma EN 795:2012 «Equipaggiamento personale anticaduta — dispositivi di ancoraggio» a norma del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio
Articolo 1
Il riferimento della norma EN 795:2012 «Equipaggiamento personale anticaduta — dispositivi di ancoraggio» è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea con la limitazione di cui all’allegato.
Decreto Legislativo 81/08 – DPR 177 14 settembre 2011 (normativa spazi confinati)
- Art.66
Lavori in ambienti sospetti di inquinamento
È vietato consentire l’accesso dei lavoratori in pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie e in genere in ambienti e recipienti, condutture, caldaie e simili, ove sia possibile il rilascio di gas deleteri, senza che vi sia stata preventivamente accertata l’assenza di pericolo per la vita e l’integrità fisica dei lavoratori medesimi, ovvero senza previo risanamento dell’atmosfera mediante ventilazione o altri mezzi idonei. Quando possa esservi dubbio sulla pericolosità dell’atmosfera, i lavoratori devono essere legati con cintura di sicurezza, vigilati per tutta la durata del lavoro e, ove occorra, forniti di apparecchi di protezione. L’apertura di accesso a detti luoghi deve avere dimensioni tali da poter consentire l’agevole recupero di un lavoratore privo di sensi. - Art. 111, Obblighi del datore di lavoro nell’uso di attrezzature per lavori in quota
Il datore di lavoro sceglie il tipo più idoneo di s istema di accesso ai posti di lavoro temporanei in quota in rapporto alla frequenza di circolazione, a l dislivello e alla durata dell’impiego. Il sistema di accesso adottato deve consentire l’evacuazione i n caso di pericolo imminente - Art. 121
Presenza di gas negli scavi
2. Quando sia accertata o sia da temere la presenza di gas tossici, asfissianti o l’irrespirabilità dell’aria ambiente e non sia possibile assicurare un’efficiente aerazione ed una completa bonifica, i lavoratori devono essere provvisti di idonei dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie, ed essere muniti di idonei dispositivi di protezione individuale collegati ad un idoneo sistema di salvataggio, che deve essere tenuto all’esterno dal personale addetto alla sorveglianza. Questo deve mantenersi in continuo collegamento con gli operai all’interno ed essere in grado di sollevare prontamente all’esterno il lavoratore colpito dai gas . - Allegato IV
3. Vasche, Canalizzazioni, Tubazioni, Serbatoi, Recipienti,Silos
3.1 Le tubazioni, le canalizzazioni e i recipienti, quali vasche, serbatoi e simili, in cui debbano entrare lavoratori per operazioni di controllo, riparazione, manutenzione o per altri motivi dipendenti dall’esercizio dell’impianto o dell’apparecchio, devono essere provvisti di aperture di accesso aventi dimensioni tali da poter consentire l’agevole recupero di un lavoratore privo di sensi.
3.2.3 I lavoratori che prestano la loro opera all’interno dei luoghi predetti devono essere assistiti da altro lavoratore, situato all’esterno presso l’apertura di accesso . 3.2.4 Quando la presenza di gas o vapori nocivi non possa escludersi in modo assoluto o quando l’accesso al fondo dei luoghi predetti è disagevole, i lavoratori che vi entrano devono essere muniti di cintura di sicurezza con corda di adeguata lunghezza e, se necessario, di apparecchi idonei a consentire la normale respirazione
Altri riferimenti normativi per gli spazi confinati si possono trovare ai seguenti link:
www.ispesl.it/documenti_catalogo/ambienticonfinati.pdf
LINEA GUIDA I.S.P.E.S.L.
Fonte: Sito Internet I.S.P.E.S.L. – www.ispesl.it
Linea Guida per la scelta, l’uso e la manutenzione di Dispositivi di Protezione Individuale contro le cadute dall’alto. Sistemi di arresto caduta.
Siderlavori progetta ed installa linee vita e sistemi anticaduta a Carrara, Firenze, Arezzo, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa, Piombino, Pisa, Pistoia, Genova , La Spezia , Sarzana , Roma , nel Lazio, in Liguria , in Toscana ed in tutto il centro Italia