Seguite anche la progettazione di un impianto di linea vita o dei sistemi anticaduta?
Certamente, siamo in tre ad effettuare la progettazione delle linee vita/ sistemi anticaduta di cui due abilitati ai sensi della ex 494, nello specifico il Sig. Artz (titolare della azienda) e il geom. Guerrieri eseguono anche i sopralluoghi e le prove di estrazione o collaudi statici delle linee vita o sistemi anticaduta, mentre il ns strutturista si occupa delle verifiche teoriche e della progettazione di strutture di rinforzo per qui casi dove il tetto o la struttura in genere non sia idonea a sostenere i carichi.
Effettuate anche l’installazione dei detti sistemi anticaduta, o questa rimane ad opera dell’utente finale?
Effettuiamo l’installazione dei sistemi anticaduta/linee vita con una delle ns squadre o in alternativa diamo appoggio tecnico a chi vuole eseguire l’installazione dei sistemi anticaduta/linee vita per conto proprio effettuando anche una breve formazione agli installatori in casi limite ci appoggiamo a ditte esterne di ns fiducia.
Si possono ancorare sistemi anticaduta su qualsiasi tipo di copertura?
Anche sul vetro! Abbiamo la ”fortuna” di avere un catalogo completo di sistemi anticaduta, dalla linea flessibile per uso residenziale, alla linea rigida per uso industriale, linee verticali e l’eccellenza per le coperture in lamiera grecata o comunque definite fragili.. Unico limite la calpestabilità del tetto… ci son capitate richieste di linee vita su tetti in Eternit non calpestabili! Peccato che una concorrenza poco preparata avesse evaso una simile richiesta!
Quali sono i metodi d’ancoraggio sulle varie coperture?
Dipende dalla struttura, solitamente con resine chimiche (cemento armato e legno lamellare), incravattaggio (carpenterie metalliche e legno massello), inghisaggio (travi in cemento in fase di getto)
Che standard di sicurezza sono garantiti con questi sistemi/linee vita?
Quelli richiesti dalla EN 795 e dalla EN 353, nello specifico dei ns prodotti fino a 5 operatori per linee vita nel caso dei sistemi anticaduta a Travspring con doppio assorbitore, 3 per la linea vita dei sistemi anticaduta con un solo assorbitore, con campate massime di 15mt tra gli appoggi.
Quanto costa una linea vita/sistema anticaduta?
Prima di valutare il costo di un prodotto è bene conoscere le caratteristiche dello stesso. Caratteristiche come la durata nel tempo e le garanzie del produttore sono valori aggiunti da esaminare con attenzione. Sono tanti i fattori che incidono sulla corrosione dei prodotti zincati a caldo, presenza di fumi corrosivi (industria), cattiva zincatura per cui si crea un varco all’ossido che “cammina tra lo strato di zincatura e l’acciaio” con effetti dannosi data l’impossibilità di ispezionare con cura il manufatto, oppure uno stoccaggio, trasporto ed installazione che possono graffiare lo strato di zinco incidendolo o riducendone lo spessore. Anche piccole infiltrazioni di acque meteoriche possono andare a corrodere la base del paletto zincato e questa è la situazione più pericolosa perché in fase di ispezione non si esamina la porzione sotto il manto di copertura ma ci si limita ad una ispezione esterna fine a se stessa mancando di esaminare il vero punto critico di una installazione con prodotti zincati, tutto ciò che è sotto il manto di copertura e lo attraversa. Per questo motivo i supporti in acciaio zincato utilizzati hanno un importante spessore di zinco che garantisce una durata di almeno 40 anni.
La invitiamo a leggere questo ARTICOLO che ha per tema il prezzo di una linea vita.
Come privato posso acquistare il sistema anticaduta ed installarlo per conto mio?
Sicuramente l’acquisto avviene anche per fornitura diretta al privato, riservando comunque all’installatore una scontistica diversa. L’ installazione corredata da una certificazione di corretta posa da noi precompilata, deve essere realizzata da azienda con regolare partita IVA nel campo delle costruzioni che si assumerà la responsabilità di aver installato l’impianto come da istruzioni fornite dal produttore, come da indicazioni di progetto con gli ancoraggi determinati in fase di verifica strutturale. NON ESISTE UN ALBO DEGLI INSTALLATORI (purtroppo) qualunque ditta nel settore delle costruzioni può installare un impianto anticaduta. Alcune aziende produttrici di sistemi anticaduta o grossi rivenditori, per offrire un servizio migliore formano personale esterno rilasciando attestati di formazione o di partecipazione ad eventi spesso legati con aziende che producono materiale di fissaggio.
La verifica strutturale è una fotocopia di una situazione standard o è la verifica con disegno tecnico degli ancoraggi?
La verifica di idoneità strutturale così come richiesto in Toscana dal DPGR 62/R articolo 5 comma 4 lettera D è specifica dell’immobile o struttura dove si eseguirà l’installazione. Tale verifica realizzata da professionista abilitato è firmata in originale ed attesta che il punto dove si installerà il sistema anticaduta (indicando anche come installarlo, esempio con resine chimiche od incravattaggio) è idoneo a sopportare le sollecitazioni trasmesse. Mi spiego meglio: tutti gli ancoraggi così come sono certificati, sono idonei a sostenere determinati carichi richiesti dalla EN 795, ma installare un ancoraggio in una parete di cartongesso ovviamente il supporto non regge i carichi di lavoro. Tanto più è ovvio per una parete di cartongesso meno lo è per travi in legno o in c.a. che richiedono magari opere di rinforzo come è solito nelle ristrutturazioni dove le travi originali in fase di progetto non erano calcolate per queste nuove applicazioni. Ci raccomandiamo di fare eseguire la verifica strutturale prima di realizzare una installazione dei sistemi anticaduta utilizzando i carichi comunicati dal produttore del sistema prescelto, e che questa sia in originale, che descriva ed indichi per certo il sito di installazione ed i prodotti installati. Non come purtroppo spesso accade una fotocopia sbiadita di un cantiere x del comune y.
Firma di tavole ed elaborato: il CSE chiedeva se ci fosse o meno un passo della normativa a cui ci si può riferire per dimostrargli che è sua responsabilità controllare e firmare la documentazione.
Per quanto riguarda la responsabilità della progettazione, quindi timbro e firma sugli elaborati, Vi riporto un estratto della ns. Legge Regionale Dpgr 62/R del 2005: Art. 5 Elaborato tecnico della copertura 1. L’elaborato tecnico della copertura è redatto in fase di progettazione; a tale adempimento provvede il coordinatore per la progettazione di cui all’articolo 4 del d.lgs. 494/1996 oppure, nei casi in cui tale figura non sia prevista, il progettista dell’intervento. 2. L’elaborato tecnico della copertura è completato entro la fine dei lavori e, solo in caso di varianti in corso d’opera che interessino la copertura, aggiornato durante il corso dei lavori stessi; a tali adempimenti provvede il coordinatore per l’esecuzione dei lavori ai sensi dell’articolo 5 del d.lgs. 494/1996 oppure, nei casi in cui tale figura non sia prevista, il direttore dei lavori. 3. Per i lavori affidati dai soggetti di cui all’articolo 2, comma 2 della l.109/1994, l’elaborato tecnico della copertura fa parte del progetto esecutivo ai sensi dell’articolo 16, comma 5 della legge 109/1994. 4. L’elaborato tecnico della copertura deve essere messo a disposizione dei soggetti interessati, quali imprese edili, manutentori, antennisti, in occasione di ogni intervento successivo da eseguirsi sulle coperture, aggiornato in occasione di interventi alle parti strutturali delle stesse e, in caso di passaggio di proprietà, consegnato al nuovo proprietario o avente titolo. 5. L’elaborato tecnico della copertura costituisce parte integrante del fascicolo di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b) del d.lgs. 494/96, nei casi in cui ne sia prevista la redazione.
Aggiornamento al D.Lgs 81/2008: Obblighi del coordinatore per la progettazione L’articolo 91 relativo agli “obblighi del coordinatore per la progettazione” ripropone, con alcune modifiche, in verità non sostanziali, l’articolo 4 del precedente D.Lgs.n. 494/1996. Il secondo comma è identico mentre il primo è sostanzialmente identico anche se nella forma contiene riferimenti diversi; il terzo comma, invece, dell’articolo 4, nel nuovo articolo 91 non viene riproposto in considerazione del fatto che i contenuti del fascicolo sono già contenuti nel nuovo D.Lgs. n. 81/2008 e precisamente nell’allegato XVI dello stesso. In conclusione gli obblighi del coordinatore per la progettazione restano quelli già preesistenti di:
– redigere il piano di sicurezza e di coordinamento i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell’allegato XV al nuovo decreto legislativo
– redigere il fascicolo i cui contenuti sono definiti nell’allegato XVI al D.Lgs. n. 81/2008, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori.
I dispositivi di ancoraggio devono avere marcatura CE?
Solo gli ancoraggi mobili di classe B (treppiedi, linee orizzontali temporanee, aste da infissi…) e di classe E (ancoraggio a corpo morto) necessitano della marcatura CE. Per gli ancoraggi di classe A, C e D no.
La circolare 3 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 13 febbraio 2015 paragrafo 2, (consultabile al seguente link) chiarisce che i DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO INSTALLATI PERMANENTEMENTE NELLE OPERE DI COSTRUZIONE quindi fissi e non trasportabili, non rientrano nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 475/92 e s.m.i., e pertanto, non devono riportare la marcatura CE come DPI.