Solo gli ancoraggi mobili di classe B (treppiedi, linee orizzontali temporanee, aste da infissi…) e di classe E (ancoraggio a corpo morto) necessitano della marcatura CE. Per gli ancoraggi di classe A, C e D no.
La circolare 3 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 13 febbraio 2015 paragrafo 2, (consultabile al seguente link) chiarisce che i DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO INSTALLATI PERMANENTEMENTE NELLE OPERE DI COSTRUZIONE quindi fissi e non trasportabili, non rientrano nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 475/92 e s.m.i., e pertanto, non devono riportare la marcatura CE come DPI.