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Home » Firma di tavole ed elaborato: il CSE chiedeva se ci fosse o meno un passo della normativa a cui ci si può riferire per dimostrargli che è sua responsabilità controllare e firmare la documentazione.

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Firma di tavole ed elaborato: il CSE chiedeva se ci fosse o meno un passo della normativa a cui ci si può riferire per dimostrargli che è sua responsabilità controllare e firmare la documentazione.

Per quanto riguarda la responsabilità della progettazione, quindi timbro e firma sugli elaborati, Vi riporto un estratto della ns. Legge Regionale Dpgr 62/R del 2005: Art. 5 Elaborato tecnico della copertura 1. L’elaborato tecnico della copertura è redatto in fase di progettazione; a tale adempimento provvede il coordinatore per la progettazione di cui all’articolo 4 del d.lgs. 494/1996 oppure, nei casi in cui tale figura non sia prevista, il progettista dell’intervento. 2. L’elaborato tecnico della copertura è completato entro la fine dei lavori e, solo in caso di varianti in corso d’opera che interessino la copertura, aggiornato durante il corso dei lavori stessi; a tali adempimenti provvede il coordinatore per l’esecuzione dei lavori ai sensi dell’articolo 5 del d.lgs. 494/1996 oppure, nei casi in cui tale figura non sia prevista, il direttore dei lavori. 3. Per i lavori affidati dai soggetti di cui all’articolo 2, comma 2 della l.109/1994, l’elaborato tecnico della copertura fa parte del progetto esecutivo ai sensi dell’articolo 16, comma 5 della legge 109/1994. 4. L’elaborato tecnico della copertura deve essere messo a disposizione dei soggetti interessati, quali imprese edili, manutentori, antennisti, in occasione di ogni intervento successivo da eseguirsi sulle coperture, aggiornato in occasione di interventi alle parti strutturali delle stesse e, in caso di passaggio di proprietà, consegnato al nuovo proprietario o avente titolo. 5. L’elaborato tecnico della copertura costituisce parte integrante del fascicolo di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b) del d.lgs. 494/96, nei casi in cui ne sia prevista la redazione.

Aggiornamento al D.Lgs 81/2008: Obblighi del coordinatore per la progettazione L’articolo 91 relativo agli “obblighi del coordinatore per la progettazione” ripropone, con alcune modifiche, in verità non sostanziali, l’articolo 4 del precedente D.Lgs.n. 494/1996. Il secondo comma è identico mentre il primo è sostanzialmente identico anche se nella forma contiene riferimenti diversi; il terzo comma, invece, dell’articolo 4, nel nuovo articolo 91 non viene riproposto in considerazione del fatto che i contenuti del fascicolo sono già contenuti nel nuovo D.Lgs. n. 81/2008 e precisamente nell’allegato XVI dello stesso. In conclusione gli obblighi del coordinatore per la progettazione restano quelli già preesistenti di:
– redigere il piano di sicurezza e di coordinamento i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell’allegato XV al nuovo decreto legislativo
– redigere il fascicolo i cui contenuti sono definiti nell’allegato XVI al D.Lgs. n. 81/2008, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori.

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